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INFORMAZIONI per la richiesta di contributi
aggiornamento al 8 luglio 2011

 

  1. MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 
  2. IMMOBILI AD USO ABITATIVO CONCESSI IN LOCAZIONE ALLA DATA DEL SISMA
  3. CONTRIBUTI PER GLI AGGREGATI EDILIZI
  4. IVA: ALIQUOTE APPLICABILI AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE
  5. ACCESSO STATO ISTRUTTORIA TECNICA
    (ottimizzato per Internet Explorer)

 


 

1) MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Cosa fare per accedere al contributo:

  • per la copertura integrale delle spese di riparazione dell’abitazione principale con grado di inagibilità B e C occorre presentare una domanda in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3779 del 6 giugno 2009;
  • per la riparazione di un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale nonché per un immobile ad uso non abitativo con grado di inagibilità B e C occorre presentare una domanda in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3779 purché in alternativa alla domanda per l’abitazione principale. Le due domande sono cumulabili solo se tale “seconda casa” è adibita ad esercizio dell’impresa o della professione. Il contributo per la “seconda casa” è riconosciuto fino allacopertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione e nei limiti di 80.000 euro;
  • per la copertura totale degli oneri di riparazione con miglioramento sismico dell’abitazione principale danneggiata o degli oneri di ricostruzione dell’abitazione principale distrutta (inagibilità E) (anche in altro sedìme purché nello stesso Comune) ovvero dei costi di acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta (anche in altro Comune) occorre presentare una domanda in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3790 del 9 luglio 2009;
  • per la riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico di un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale, nonché per un immobile ad uso non abitativo con grado di inagibilità E, occorre presentare una domanda in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3790,purché in alternativa alla domanda per l’abitazione principale. Le due domande sono cumulabili solo se tale “seconda casa” è adibita ad esercizio dell’impresa o della professione. Il contributo per la “seconda casa” è riconosciuto fino allacopertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico e nei limiti di 80.000 euro.
  • per immobile ad uso non abitativo si intende qualunque immobile destinato all’esercizio della professione, di attività commerciale, industriale e produttiva. Anche le domande di contributo per danni agli immobili ad uso non abitativo – se rientranti nell’ambito degli interventi regolati dalle Ordinanze 3779 e 3790 – possono essere presentate agli sportelli di Fintecna presso la Caserma della Guardia di Finanza di Coppito. In tal caso il contributo è riconosciuto fino allacopertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione e nei limiti di 80.000 euro.

 Sul sito è possibile trovare i moduli di richiesta per ciascuna Ordinanza.

Entro che data presentare la domanda:

  • Ai sensi dell’articolo 12 dell’Ordinanza 3832 del 22 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli immobili con esito di tipo B e C – disciplinate dall’Ordinanza 3779 – è prorogato al 31 gennaio 2010, salvo quanto previsto per gli aggregati strutturali di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza 3820 del 12 novembre 2009.
  • Ai sensi dell’articolo 17, comma 1 dell’Ordinanza 3917 del 30 dicembre 2010 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per gli immobili di tipo E - precedentemente fissato al 30 giugno 2011, è stato prorogato dall’art. 17, dell’Ordinanza 3950 del 30 giugno 2011, al 31 agosto 2011.
  • In caso di aggregati edilizi – ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della medesima Ordinanza 3917 - il termine di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni dell’aggregato e delle domande di contributo ricadenti nell’aggregato stesso, a prescindere dall’esito della singola unità immobiliare, è fissato in 180 giorni dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell’esito di agibilità, se successiva.

A chi presentare la domanda:

  • Al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare ai sensi dell’Ordinanza 3779;
  • al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire o da acquistare ai sensi dell’Ordinanza 3790.
  • Agli uffici Fintecna ubicati nella palazzina C1 della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza presso la localita' Coppito (Aq) ai fini dell’istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui alle Ordinanze 3779 e 3790.


Termini previsti per l’avvio dei lavori sugli edifici danneggiati di tipo B e C
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dell’Ordinanza 3803 del 15 agosto 2009, al fine di assicurare l’immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici danneggiati con esito di tipo B e C, i Comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio, sulla base di un’istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata.
Il provvedimento sulla concessione del contributo a titolo provvisorio è adottato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al Sindaco. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta ai fini dell’immediato avvio dei lavori. Il sindaco provvede poi alla concessione del contributo a titolo definitivo entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio. Decorso inutilmente tale termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo e la comunicazione del medesimo contributo si intende effettuata senza ulteriori formalità (articolo 7, comma 1 dell’Ordinanza 3803 integrato dall’articolo 11, comma 2 dell’Ordinanza 3843 del 19 gennaio 2010).
Inoltre, l’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza 3779, così come modificato dall’articolo 11, comma 4 dell’Ordinanza 3805 stabilisce che, nel caso in cui i lavori siano già stati effettuati o siano in corso di realizzazione, alla domanda di richiesta di contributo devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori, fermo restando l’obbligo di presentazione della perizia asseverata che attesti l’entità del danno.
Ai sensi dell’Ordinanza 3857 del 10 marzo 2010, articolo 14, comma 5, il termine per l’inizio dei lavori di riparazione delle unità immobiliari B e C è fissato in 15 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo. Si è così modificato il termine di 7 giorni inizialmente previsto dall’articolo 15, comma 1 dell’Ordinanza 3827 del 27 novembre 2009 e successive modifiche. La richiesta per una proroga per un massimo di ulteriori 15 giorni deve essere accompagnata da una perizia asseverata e validata dal Comune.
Anche i lavori di riparazione delle parti comuni degli edifici classificati B e C devono iniziare non oltre 15 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo; se la comunicazione per la singola unità immobiliare è successiva a quella per le parti comuni, o viceversa, i termini decorrono dalla data di comunicazione successiva (articolo 15, comma 1 dell’Ordinanza 3827, modificato dall’articolo 11, comma 1 dell’Ordinanza 3843 del 19 gennaio 2010).
Si ricorda infine che le comunicazioni di contributo definitivo relative al Comune dell’Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione nell’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale; la pubblicazione nell’Albo Pretorio vale quale avvenuta notifica, a tutti gli effetti di legge (articolo 11, comma 4 dell’Ordinanza 3843).

Termini previsti per la conclusione dei lavori sugli edifici danneggiati di tipo B e C
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dell’Ordinanza 3827 del 27 novembre la conclusione dei lavori deve avvenire entro 6 mesi per le unità immobiliari con esito B ed entro 7 mesi per quelle con esito C, con effetto dalla data di comunicazione del contributo definitivo. Tali termini sono stati confermati dall’articolo 14, comma 5 dell’Ordinanza 3857 del 10 marzo 2010.
Il Comune dell’Aquila -con Avviso del Servizio Emergenza e Ricostruzione del 18 febbraio 2011 - informa che, in caso di proroga delle attività di riparazione, sarà necessario presentare, a partire da lunedì 21 febbraio 2011, una perizia asseverata del direttore dei lavori almeno 30 giorni prima del termine delle opere. La perizia dovrà attestare situazioni di particolare complessità e sarà necessario allegare un’adeguata documentazione che motivi la necessità di proroga della conclusione dei lavori oltre i termini previsti dalle Ordinanze sopra ricordate. Nella perizia, inoltre, dovrà essere indicata in modo preciso la durata della proroga richiesta, riportando un periodo o una data esatta. Dovrà essere presente anche la sottoscrizione per accettazione dell’impresa che sta eseguendo le opere. Nel caso in cui il Comune dell’Aquila accordi la prosecuzione degli interventi, nei modi indicati nell’Avviso, le famiglie interessate non perderanno i benefici assistenziali concessi (contributo di autonoma sistemazione, affitto concordato, ospitalità alberghiera) fino al nuovo termine dei lavori

Termini previsti per l’avvio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E
Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dell’Ordinanza 3843 del 19 gennaio 2010, l’inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici di tipo E e degli aggregati strutturali di cui all’articolo 7 dell’Ordinanza 3820, notificato al Comune dal direttore dei lavori e dal committente, deve avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo.

Come predisporre la domanda di richiesta di contributo:

Si fa presente che, a partire dal 08/02/2011, tutte le pratiche di richiesta di contributo di cui agli opcm 3779, 3790 e 3881 dovranno essere predisposte in conformita’ all’elenco della “documentazione progettuale necessaria per la richiesta di contributo opcm n. 3779, 3790 e 3881”, emanata con decreto n. 40 del 04/02/2011 dal commissario delegato per la ricostruzione, in sostituzione della precedente “check-list”.

Si raccomanda di produrre TUTTA la documentazione sia in forma cartacea (1 copia) sia in formato esclusivamente .pdf (1 CD/DVD per ciascuna domanda), attestandone la piena corrispondenza.

Si precisa che e’ inoltre necessario presentare, allegati alla domanda, i moduli di autocertificazione, acquisibili sul sito e, ove richiesti:

  • il verbale dell’assemblea condominiale – in rappresentanza della maggioranza dei condòmini che, comunque, rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio – che dispone la realizzazione dei lavori e autorizza l’Amministratore di Condominio, o, in alternativa, la delega di tutti i condòmini con fotocopia del documento di identità di ciascun condòmino (art.2, comma 1, OPCM 3779 e art.2, comma 1, OPCM 3790 e Indirizzi alle Ordinanze 3779 e 3790, punto 7);
  • la designazione - da parte dei proprietari di più unità immobiliari non costituite in Condominio – di un legale rappresentante della comunione, in rappresentanza di almeno il 50% dell’edificio;
  • ai sensi, dell’articolo 19 dell'Ordinanza 3817 del 18 ottobre 2009, la domanda presentata dal legale rappresentante della comunione o dall'amministratore del Condominio, o dal legale rappresentante della Società Cooperativa a proprietà indivisa deve comunque indicare i singoli soggetti interessati.

E’ inoltre necessario presentare, nei casi di richiesta di contributo per acquisto o ricostruzione di immobile, relativa certificazione di demolizione rilasciata dal Comune o, in alternativa, perizia tecnica ai sensi dell’OPCM 3881, art. 5.

La mancanza di suddetti requisiti può comportare problemi nell’analisi da parte delle Strutture Tecniche con conseguente necessità di richieste d’integrazione ed interruzione dei termini.

In caso sia richiesta una integrazione della documentazione tecnica (perizia e computo metrico), questa dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo che in formato elettronico (.pdf) unitamente alla scannerizzazione della lettera di richiesta di integrazione ricevuta dal Comune.

Documentazione ulteriore da allegare alla domanda di contributo ai sensi dell’Ordinanza 3790

  • In conformità all’avviso pubblicato dal Comune dell’Aquila in data 9 giugno 2010, tutti i soggetti che hanno richiesto o richiederanno il contributo ai sensi dell’Ordinanza 3790 per immobili con esito E per i quali si decida di eseguire interventi di miglioramento in coerenza agli Indirizzi di esecuzione dell’Ordinanza 3790 devono allegare alla domanda la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, ovvero della Denuncia di Inizio Attività (DIA), al fine di permettere al Comune la verifica dei requisiti stabiliti dall’articolo 2, comma 4 della stessa Ordinanza 3790. In base all’avviso pubblicato dal Comune dell’Aquila in data 14 luglio 2010, è intervenuta una semplificazione nel procedimento per ottenere il permesso per costruire o la DIA nei casi di edifici con più unità immobiliari, in quanto è stata data la possibilità di presentare una sola domanda per ottenere il permesso o una sola DIA: ad esempio, nel caso di un condominio con 8 proprietari basta una sola richiesta o una sola DIA firmata da tutti gli interessati. Inoltre è stato deciso dal Comune dell’Aquila di attivare una conferenza dei servizi permanente, con tutti i soggetti istituzionali che eventualmente dovessero essere coinvolti nel progetto di ricostruzione, che darà in maniera univoca il responso definitivo sul progetto stesso.
  • Per gli immobili con esito E per i quali si decida di intervenire, ai sensi dell’articolo 3 degli Indirizzi citati, con rafforzamenti locali in coerenza agli Indirizzi di esecuzione dell’Ordinanza 3779 occorre invece allegare alla domanda di contributo il modulo che certifica la scelta del richiedente di eseguire tale tipologia di interventi.

Entro che data il Comune deve dare risposta:

  • Ai sensi dell’Ordinanza 3779 e delle successive integrazioni con Ordinanza 3803: il Sindaco può concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, al fine di assicurare l’immediato avvio dei lavori di ristrutturazione e riparazione, sulla base di un’istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata; decorso inutilmente tale terminela domanda si intende accolta anche ai fini dell’immediato avvio dei lavori. 

Il Sindaco provvede alla concessione del contributo a titolo definitivo entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo.

  • Ai sensi dell’Ordinanza 3790: entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

 Importo massimo ottenibile:

  • per le abitazioni principali con inagibilità B e C: copertura integrale delle spese di riparazione;
  • per gli immobili diversi dall’abitazione principale e gli immobili ad uso non abitativo danneggiati con inagibilità B e C: fino all’80% delle spese occorrenti per la riparazione e comunque non oltre 80.000 euro;
  • per le abitazioni principali con inagibilità E, sia per la riparazione con miglioramento sismico, sia per la ricostruzione di edifici distrutti ovvero per l’acquisto di nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta: copertura integrale dei costi.
  • per gli immobili diversi dall’abitazione principale e gli immobili ad uso non abitativo distrutti con inagibilità E: l’importo massimo ottenibile è fino all’80% delle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico e comunque non oltre 80.000 euro.
  • Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 dell’Ordinanza 3881 dell’11 giugno 2010 e successive modificazioni e integrazioni, i proprietari di edifici danneggiati con esito E possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia  - il  Comune verifica la sussistenza dei presupposti per l’effettuazione della sostituzione - ed il contributo sarà valutato sulla base del costo risultante dal progetto definitivo di riparazione e miglioramento nonché, se necessario, di adeguamento igienico-sanitario dell’edificio esistente, comprovato da apposita perizia asseverata secondo i criteri dell’Ordinanza 3790, in relazione alle diverse unità immobiliari presenti nell’edificio stesso.
  • Tale contributo non può superare quello previsto dall’articolo 5, comma 4 dell’Ordinanza 3881 (c.d. limite di convenienza): se il costo dell’intervento di miglioramento sismico e di riparazione delle parti strutturali e non strutturali, degli impianti e dell’adeguamento igienico-sanitario supera il costo di sostituzione edilizia dell’edificio, il contributo ammesso per la ricostruzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini sarà il costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato con i costi per l’edilizia agevolata dalla Regione Abruzzo, aumentati del 20% per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico. Si fa presente che i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata sono stati approvati con Deliberazione di Giunta Regionale del 9 agosto 2010 e pubblicati sul BURA ordinario n. 62 del 24 settembre 2010.
  • Ai fini delle modalità di calcolo del limite di convenienza è intervenuto il Decreto n. 27 del 2 dicembre 2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo che precisa la definizione del suddetto limite e la determinazione della superficie lorda degli edifici danneggiati. Stabilito che il limite di convenienza va valutato in relazione alle diverse unità immobiliari facenti parte dell’edificio, la Circolare n. 431/STM del Commissario Delegato dell’8 febbraio 2011 chiarisce che, in caso di pluralità di progettisti, risulta necessario un prospetto riepilogativo che tenga conto dei singoli progetti relativi alle unità immobiliari che compongono l’edificio e del progetto delle parti comuni, al fine di poter effettuare il calcolo di convenienza economica. L’amministratore di condominio o il delegato per le parti comuni raccoglie tutti i progetti delle singole unità e li consegna al progettista delle parti comuni che redige il calcolo complessivo necessario al fine di valutare la sussistenza del limite di convenienza suddetto.
  • Il limite di cui al suddetto articolo 5, comma 4 può essere incrementato fino ad un massimo del 60% per gli edifici di particolare pregio storico artistico,ai sensi dell’articolo 21, comma 1 dell’Ordinanza 3917 del 30 dicembre 2010, tenuto conto della presenza di elementi di pregio o di complessità tipologica e costruttiva, definiti con il Decreto n. 45 del 17 febbraio 2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo che stabilisce le modalità di determinazione dell’incremento consentito.
  • Per gli edifici vincolati il limite dell’articolo 5, comma 4 può essere incrementato fino ad un massimo del 100% ai sensi dell’articolo 21, secondo comma dell’Ordinanza 3917, che modifica l’articolo 5, comma 7 dell’Ordinanza 3881 e stabilisce inoltre che non è obbligatorio per gli edifici vincolati, ai fini dell’ottenimento del contributo, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell’adeguamento sismico.
  • In mancanza di un progetto di intervento, il contributo per la sostituzione edilizia è valutato sulla base di costi unitari forfetari, stabiliti, per gli edifici con sole abitazioni principali, dal comma 2 dell’articolo 5 dell’Ordinanza 3881; nei casi in cui nell’edificio siano presenti unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, i costi unitari di cui al comma 2 sono ripartiti secondo i criteri indicati al comma 3.
  • Per edifici E per i quali si proceda alla riparazione con miglioramento sismico secondo l’Ordinanza 3790 è ammissibile una ulteriore spesa per il miglioramento energetico definita dal Decreto n. 44 del 17 febbraio 2011 delCommissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo; il contributo così determinato è riconosciuto al condominio fino a copertura dell’importo dei lavori necessari all’adeguamento energetico ex D. Leg.vo 192/2009 e s.m.i., ma non in misura superiore a quello stabilito dall’articolo 5, comma 4 dell’Ordinanza 3881. E’ possibile integrare a tal fine le domande di contributo già presentate, anche ove sia già stato emesso il contributo definitivo, ma comunque prima della fine dei lavori, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto.
  • Per edifici E, ai fini del ripristino della funzionalità degli impianti danneggiati, sono ammesse a contributo, come chiarito dalla Circolare n. 430/STM del Commissario Delegato dell’8 febbraio 2011, le spese necessarie non solo per la sostituzione o riparazione delle singole parti non funzionanti ma anche le spese necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente degli impianti danneggiati o oggetto di intervento nell’ambito delle lavorazioni previste per il miglioramento sismico. In tale ultimo caso (impianti danneggiati interessati anche da interventi di miglioramento sismico) tutte le lavorazioni possono essere inserite nel computo metrico delle parti comuni. E’ possibile integrare a tal fine le domande di contributo già presentate, anche ove sia già stato emesso il contributo definitivo, ma comunque prima della fine dei lavori, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare.
  • Sull’acquisto e ricostruzione di abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta è intervenuto il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 43 del 17 febbraio 2011 che norma le modalità di ricostruzione di edifici distrutti con più unità immobiliari, anche ricompresi in aggregato, nei casi in cui taluni condomini scelgano di acquistare o ricostruire in altro sedime; le modalità di ricostruzione di edifici distrutti con unica unità immobiliare; l’acquisto di abitazione di diverso valore di mercato; la ricostruzione dell’abitazione su un terreno di proprietà o su terreni messi a disposizione dal Comune.

Importo massimo ottenibile con la modalità del finanziamento agevolato (solo per le abitazioni principali e per le “parti comuni”:

  • per gli interventi di riparazione per le abitazioni principali con inagibilità B e C: 200.000 euro;
  • per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di abitazioni principali con inagibilità E ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta con inagibilità E: 200.000 euro.

I precedenti limiti di importo massimo ottenibile tramite finanziamento agevolato (80.000 euro per le abitazioni principali B e C; 80.000 euro per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico per le abitazioni principali danneggiate con inagibilità E; 150.000 euro per la ricostruzione dell’abitazione principale distrutta E ovvero l’acquisto di nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta E) sono stati innalzati dall’Ordinanza 3881 dell’11 giugno 2010 (articolo 1, commi 1 e 2).
L’importo del finanziamento agevolato include gli onorari e le spese notarili per l’accensione del finanziamento; per le spese eccedenti il limite di 200.000 euro resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto.

Inoltre, il contributo mediante il finanziamento agevolato è riconosciuto “fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell’edificio” (articolo 2, Ordinanza n. 3805).
I Beneficiari che intendano accedere al finanziamento agevolato dovranno presentare l’esito dell’istruttoria del Comune alle Banche nel momento della richiesta relativa alla concessione del contributo. Il finanziamento delle Banche a valere sulla Convenzione Cassa Depositi e Prestiti – ABI riguarda oltre alle abitazioni a titolo principale anche le parti comuni.
I Beneficiari, ai sensi della Convenzione CdP/ABI, sono le persone fisiche, i Condomini, i Rappresentanti Comuni in nome e per conto dei comproprietari in relazione a ciascuna comunione, le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa titolari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, i Consorzi Obbligatori o i procuratori nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 10 dell’Ordinanza 3820 come modificata dall’Ordinanza 3832, i quali contraggono il finanziamento agevolato in quanto aventi diritto alla concessione di contributi per le abitazioni principali con esito B, C, E, ovvero per le strutture, le parti comuni e gli impianti dei Condomini, delle Comunioni, degli edifici relativi ai Consorzi obbligatori e degli aggregati edilizi i cui proprietari hanno nominato un procuratore.

Banche aderenti alla Convenzione CdP/ABI

2) IMMOBILI AD USO ABITATIVO CONCESSI IN LOCAZIONE ALLA DATA DEL SISMA
Ai sensi dell’articolo 7, comma 7 dell’Ordinanza 3803, così come modificato dall’Ordinanza 3805 del 3 settembre 2009, il proprietario di immobili ad uso abitativo (di tipo A, B o C) concessi in locazione alla data del sisma e che si impegni a stipulare il contratto alle medesime condizioni e per almeno due anni, può presentare la domanda per ottenere il contributo per gli oneri di riparazione, nel limite complessivo di 80.000 euro, ivi inclusi i contributi eventualmente già spettanti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009.
L’efficacia dei contratti rimane sospensivamente condizionata al ripristino dell’agibilità dell’alloggio ad uso abitativo concesso in locazione.

3) CONTRIBUTI PER GLI AGGREGATI EDILIZI
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 dell’Ordinanza 3820 del 12 novembre 2009 e successive modifiche e integrazioni “in caso di edifici anche in calcestruzzo armato inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti. Qualora l’aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione alle caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potrà suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le caratteristiche costruttive (unità strutturale) e di danno, ma comunque superiori a 300 mq”.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 dell’Ordinanza 3917 del 30 dicembre 2010, il termine fissato al 30 settembre 2010 dall’articolo 7, comma 3 bis dell’Ordinanza 3820 entro cui i Comuni individuano gli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori – è prorogato al 28 febbraio 2011. La proposta di individuazione dell’aggregato può avvenire anche da parte dei proprietari interessati almeno 10 giorni prima del termine del 28 febbraio 2011 affinché il comune possa eventualmente concedere l’autorizzazione, anche con modificazioni.

Ai sensi del comma 19 dell’articolo 7 dell’Ordinanza 3820, con il Decreto n. 12 del 3 giugno 2010 il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo regolamenta la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori.

Costituiscono il consorzio i titolari del diritto di proprietà e di diritti reali di uso, usufrutto o abitazione sulle unità immobiliari facenti parte di edifici inclusi in un aggregato edilizio, allo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie alla realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell’aggregato. I titolari dei diritti suddetti possono attribuire al consorzio l’esecuzione degli interventi sulle singole unità immobiliari (articolo 2 del Decreto).

In particolare, la costituzione del consorzio avviene attraverso scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte del segretario comunale o suo delegato; ai fini della sottoscrizione, gli aderenti possono rilasciare apposita procura notarile, anche congiuntamente, ad un unico rappresentante legale. L’atto costitutivo del consorzio deve essere sottoscritto entro 20 giorni (30 giorni per il Comune dell’Aquila) dalla pubblicazione sull’albo pretorio del comune competente dell’elenco degli aggregati; sull’albo pretorio è altresì pubblicato l’elenco dei soggetti titolari dei diritti sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio o l’aggregato e ciò vale come notifica dell’invito a costituire il consorzio.

Decorso inutilmente il termine per la sottoscrizione dell’atto costitutivo, il comune si sostituisce ai proprietari inadempienti entro 15 giorni nominando un commissario che agisce in sostituzione del consorzio e occupa temporaneamente gli immobili ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio (articolo 12 del Decreto).

La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei titolari del diritto di proprietà che rappresentino almeno il 51% della superficie lorda coperta complessiva dell’aggregato (definita dall’art. 7, comma 16 dell’Ordinanza 3820, così come modificato dall’articolo 3, comma 4 dell’Ordinanza 3832); il consorzio si sostituisce ai titolari che, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano aderito al consorzio stesso.  

In alternativa al consorzio obbligatorio, i titolari dei diritti reali suddetti su tutte le unità immobiliari dell’aggregato possono rilasciare procura speciale ad unico soggetto per lo svolgimento delle attività proprie del consorzio (articolo 3 del Decreto).

Il Consorzio resta unico, per l’intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l’unitarietà del progetto, il rappresentante legale del consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo delle singole unità immobiliari ricadenti nell’aggregato, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime singole unità con il progetto dell’aggregato (articolo 7, comma 5 dell’Ordinanza 3820, così come sostituito dall’Ordinanza 3832, articolo 3, comma 3).

Il termine di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni dell’aggregato edilizio, nonché delle domande di contributo per le singole unità immobiliari ricadenti nell’aggregato stesso, a prescindere dall’esito della singola unità immobiliare, è fissato in 180 giorni dalla nomina della rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell’esito di agibilità, se successiva, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 dell’Ordinanza 3917 del 30 dicembre 2010.

L’inizio dei lavori sulle parti comuni degli aggregati strutturali deve avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo, ai sensi dell’articolo 12 dell’Ordinanza 3843 del 19 gennaio 2010.

4) IVA: ALIQUOTE APPLICABILI AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Ai fini dell’IVA - seguendo le regole di carattere generale dettate dal DPR n. 633 del 1972 – si fa riferimento al concetto di prima casa (immobili anche non adibiti a dimora abituale) e non a quello di abitazione principale preso in considerazione dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 39/2009.
Per gli interventi di ricostruzione, con connesse opere di demolizione necessarie alla ricostruzione stessa, e per gli interventi di riparazione le aliquote IVA applicabili sono le seguenti:
Ricostruzione

  • “Prima casa” non di lusso: 4%
  • Abitazioni non di lusso diverse dalla “prima casa”: 10%
  • Interi edifici a prevalente destinazione abitativa (rientranti nei requisiti della Legge 408/1949  - c.d. Legge Tupini - ovvero tutte le costruzioni non di lusso che abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e non più del 25% destinato a superficie commerciale; nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze): 10%
  • Abitazioni di lusso e immobili diversi dalle abitazioni: 20%.

Riparazione

  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di abitazioni (articolo 31, lettere a), b), c), d) della Legge n. 457/1978): 10%
  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili non abitativi (articolo 31, lettere a) e b) della Legge n. 457/1978): 20%
  • Interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di immobili non abitativi (articolo 31, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978): 10%.

Ai sensi delle Ordinanze 3779 e 3790, così come modificate dall’art. 1, commi 1, 2 e 3  dell’Ordinanza 3805 del 3 settembre 2009, le spese soggette a rimborso per la riparazione, anche con miglioramento sismico, e per la ricostruzione degli immobili, sono comunque comprensive di IVA.

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