![]() |
...torna alla pagina precedente..... |
F. A. Q. - DOMANDE FREQUENTI.......
Aggiornamento 21/1/2011
CHIARIMENTI SU ALCUNI PRINCIPALI ASPETTI APPLICATIVI
Calcolo del contributo in ragione delle quote di comproprietà
Nel caso in cui la proprietà dell’immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l’abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. E’ determinante, invece, il requisito che l’immobile sia l’abitazione principale del nucleo familiare alla data del 6 aprile 2009.
Comproprietà di un alloggio e nozione di abitazione principale
Se il marito, comproprietario al 50% insieme alla moglie della propria abitazione principale, richiede il contributo per l’abitazione principale, la moglie non può chiedere il contributo per un altro immobile come “seconda casa”. Il divieto di cumulo tra abitazione principale ed unità immobiliare adibita ad altro uso riguarda l’intero nucleo che utilizza l’abitazione principale, fatte salve le specifiche possibilità previste dalle Ordinanze 3779, 3790 e 3803 così come modificata dalla 3805.
Concessione dell’uso dell’unità abitativa principale dal genitore al figlio o dal figlio al genitore; estensione ad altro tipo di rapporto
In proposito si sottolinea che, indipendentemente dal legame di parentela, è necessario che il soggetto che presenta la domanda di contributo possa dimostrare il proprio diritto reale di godimento sul bene di proprietà altrui (usufrutto, uso, abitazione). Atteso che la legge richiede la forma scritta “ad substantiam” per l’atto di trasferimento dei diritti reali di godimento su un immobile, ma non richiede che lo stesso sia reso pubblico, è comunque opportuno esibire l’autocertificazione del proprietario, attestante l’esistenza del diritto reale di godimento in capo al soggetto che presenta la domanda di contributo.
Contributo per immobile ad uso abitativo a società di persone
Una società di persone – proprietaria di un immobile ad uso abitativo - può presentare domanda di accesso al contributo nelle forme previste per le persone fisiche.
Immobile ad uso non abitativo di proprietà di una società di capitali concesso in locazione per l’esercizio di un’attività commerciale
Una società di capitali proprietaria di un immobile non ad uso abitativo - concesso in locazione a terzi per l’esercizio di attività di impresa - può accedere al contributo previsto per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, ai sensi dell’Ordinanza 3779, articolo 1, comma 4 ovvero, secondo il grado di inagibilità, ai sensi dell’Ordinanza 3790, articolo 1, comma 3. Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell’80% delle spese, comprensive di IVA, occorrenti per la riparazione o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro. In tal caso la richiesta di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante della società di capitali; è consentita l’erogazione del contributo per una sola unità immobiliare.
Acquisto nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta ai sensi dell’Ordinanza 3790: criteri per la concessione del contributo; ubicazione della nuova abitazione
Ai fini della concessione del contributo per l’acquisto di una nuova abitazione, il criterio per stabilire l’equivalenza tra la nuova abitazione e l’abitazione principale distrutta è stabilito secondo le disposizioni dell’Autorità comunale, come previsto dalla Legge 77/2009, all’articolo 3, comma 1, lettera a). “(…) L’equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell’autorità comunale, tenendo conto dell’adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico (…)”.
In proposito l’Ordinanza 3790 (articolo 2, comma 1) precisa che nella domanda di contributo ne è dichiarata l’equivalenza a quella distrutta, i cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono essere superati, nonché la conformità alla vigente regolamentazione igienico sanitaria e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617”.
Sul concetto di equivalenza e sulla conformità alle Nuove norme tecniche per le costruzioni è intervenuto il Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo con Lettera 14191 del 14 luglio 2010. In particolare, quanto al valore di mercato della nuova abitazione equivalente, è stato chiarito che esso è individuato utilizzando i dati dell’Agenzia del Territorio riferiti al primo semestre 2009 calcolati sull’abitazione di proprietà principale distrutta. Pertanto, tenuto conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico, si utilizza il valore massimo indicato dall’Agenzia del territorio del metro quadrato equivalente. Per la determinazione della superficie ponderata si fa riferimento alla convenzione riportata nella tabella di cui alla Lettera citata.
L’abitazione “equivalente” può essere acquistata anche in un altro Comune.
Si fa presente che la ricostruzione di immobile distrutto deve invece avvenire nell’ambito dello stesso Comune, anche in altro sedìme; restano in vigore le vigenti disposizioni con la competenza assegnata al Comune per tutte le questioni in materia urbanistica relativamente agli interventi di ricostruzione.
Immobile in costruzione alla data del sisma che abbia subìto danni. Lavori in corso
Alla data di pubblicazione delle “Nuove risposte a quesiti dei cittadini” formulate dalla Protezione Civile l’8 novembre 2009 non esistevano disposizioni, come espressamente ricordato in una risposta relativa a “Immobili in costruzioni/Lavori in corso”, che consentissero di estendere alle persone fisiche la disciplina prevista dall’articolo 5 dell’Ordinanza 3789, che riconosce alle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici un indennizzo per il completamento dei lavori su immobili in corso di realizzazione alla data del sisma. Peraltro, nella medesima risposta, si rappresenta che alle persone fisiche proprietarie di immobili in costruzione alla data del sisma è riconosciuto, in caso di danni, il contributo per unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, con i limiti di importo e di cumulo previsti dalle Ordinanze di riferimento (l’Ordinanza 3779 in caso di danni di tipo B e C e l’Ordinanza 3790 per danni di tipo E). Si sottolinea infatti che tale contributo non è cumulabile con eventuale contributo cui le persone fisiche avessero diritto per l’abitazione nel frattempo da loro adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento alla data del 6 aprile 2009. La consistenza dell’effettivo danno subito dalle opere esistenti alla data del 6 aprile va dimostrata, come previsto anche dall’Ordinanza 3789, con perizia asseverata e documentazione fotografica. Successivamente, l’Ordinanza 3857 del 10 marzo 2010, pubblicata in G.U. il 17 marzo 2010, ha disciplinato l’estensione ai soggetti privati - che alla data del sisma stavano realizzando unità immobiliari destinate ad abitazione principale - dei benefici previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 5 dell’Ordinanza 3789 per le imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo in corso di realizzazione alla data del sisma (articolo 14, comma 4). Si precisa inoltre che i lavori di completamento devono essere terminati entro 4 mesi dalla pubblicazione dell’Ordinanza 3857; ove i proprietari non utilizzino gli immobili per le esigenze proprie e dei familiari, gli stessi immobili sono destinati alla locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali risultino ancora inagibili; i proprietari interessati devono fornire al Comune tutte le informazioni e la documentazione idonea a verificare il rispetto delle condizioni previste da tale articolo 14, comma 4.
Abitazione principale e acquisto non registrato; preliminare di vendita
Chi, alla data del 6 aprile 2009, aveva la propria abitazione principale in un immobile ancora intestato alla società venditrice, può formulare la domanda di contributo producendo l’autocertificazione dell’impresa venditrice, o il contratto preliminare ancorché non registrato. Nel caso in cui risulti stipulato prima della data del sisma un preliminare di vendita senza immissione in possesso da parte del promittente acquirente, la domanda di contributo deve essere presentata da chi risultava proprietario al momento del sisma.
Cooperativa edilizia a proprietà indivisa
L’articolo 4 dell’Ordinanza 3803 prevede che le disposizioni di cui alle Ordinanze 3778, 3779 e 3790 si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Nell’ipotesi in cui – alla data del sisma - all’assegnazione delle abitazioni ai soci non abbia ancora fatto seguito formalmente l’effettivo trasferimento della proprietà delle abitazioni ai soci medesimi, la domanda di contributo viene presentata dal legale rappresentante della Cooperativa per ogni singola unità abitativa. Il legale rappresentante della Cooperativa provvede a presentare anche la domanda di contributo per le parti comuni dell’edificio.
La domanda può essere presentata anche dal singolo socio assegnatario per la sua unità abitativa con la contestuale autorizzazione del rappresentante legale; si ribadisce che solo gli alloggi stabilmente occupati dal richiedente e dal suo nucleo familiare alla data del sisma possono essere considerati “abitazione principale” del socio assegnatario, che deve fornire la prova dell’avvenuta “informale” assegnazione tramite ad esempio le intestazioni delle utenze.
Pertinenze
Il contributo previsto per l’abitazione principale e quello previsto per gli immobili diversi dall’abitazione principale, ai sensi delle Ordinanze 3779 e 3790, sono comprensivi delle spese concernenti l’unità immobiliare qualificata “pertinenza”. Sono pertanto ricomprese nel contributo, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) che risultino, ai sensi dell’art. 817 del Codice civile “(…) destinate in modo durevole a servizio od ornamento (…)” della abitazione oggetto di contributo.
Cumulo dei contributi per immobile adibito ad abitazione principale con altro immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa o della professione
Le Ordinanze 3779 e 3790 prevedono il cumulo dei contributi relativi alla abitazione principale con quelli di altra unità immobiliare, purché adibita ad attività d’impresa o professionale. La richiesta deve essere formulata dal proprietario della seconda unità ed il contributo può essere erogato anche se l’esercizio dell’impresa o della professione è intestato ad un soggetto diverso.
Cumulo dei contributi per immobile adibito ad abitazione principale di tipo A con contributo per la c.d. “seconda casa”
Il contributo per la riparazione o la ricostruzione di una c.d. “seconda casa” può cumularsi con il contributo per l’abitazione principale classificata di tipo A, poiché l’Ordinanza 3778 non prevede espressamente divieti di cumulo dei contributi per il proprietario di un immobile con esito di tipo A.
Contributo per immobile affittato alla data del 6 aprile 2009; eventuale cumulo con il contributo per l’abitazione principale
Ai proprietari di unità immobiliari concesse in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiate con esito di tipo A, B o C, che stipulano contratti di locazione alle stesse condizioni di quelli vigenti alla predetta data e per almeno 2 anni, è riconosciuto il contributo per la riparazione nel limite complessivo di 80.000 euro, ivi inclusi i contributi già spettanti ai sensi delle Ordinanze 3778 e 3779. Al contributo in questione – che è riconosciuto anche per più unità immobiliari, sempre nel limite di 80.000 euro come tetto massimo per il totale delle unità ammesse a contributo - non si applica il limite dell’80% delle spese di riparazione della singola unità immobiliare.
Il riferimento normativo è l’articolo 7 comma 7 dell’Ordinanza 3803 così come sostituito dall’articolo 12 dell’Ordinanza 3805.
Per accedere al contributo deve essere compilato il modulo allegato all’ordinanza di riferimento in base all’esito di agibilità dell’immobile (il modulo allegato all’Ordinanza 3778 per gli esiti di tipo A, ovvero il modulo allegato all’Ordinanza 3779 per gli esiti di tipo B e C); per quanto non espressamente previsto, possono essere apportate al modulo in questione tutte le necessarie integrazioni. Al modulo deve necessariamente essere allegata una specifica documentazione attestante il possesso dell’ulteriore requisito della locazione.
Non è richiesto che il contratto in locazione in essere alla data del 6 aprile 2009 sia regolarmente registrato.
Nel caso di immobili locati, il contributo suddetto concesso al proprietario può essere cumulato con quello eventualmente richiesto dal medesimo proprietario per la propria abitazione principale.
Accesso al Finanziamento Agevolato per gli Amministratori di Condominio
L’articolo 2 dell’Ordinanza 3805, così come modificato dall’articolo 7 dell’Ordinanza 3813 e dall'articolo 1 dell’Ordinanza 3814, ha esteso la possibilità di richiedere il Finanziamento Agevolato anche agli amministratori di condominio relativamente alle parti comuni degli edifici, “fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio". Inoltre l’articolo 19 dell’Ordinanza 3817 specifica in relazione alle domande di contributo e di finanziamento agevolato presentate che “(…) La domanda presentata dal rappresentante designato dai proprietari di unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio non costituito in condominio, dall’amministratore del condominio e dal rappresentante legale della società operativa a proprietà indivisa deve indicare i singoli soggetti interessati”.
Contributo per i lavori sulle parti comuni dei condomìni
Il contributo è suddiviso in due parti distinte: a) l’importo relativo alle parti comuni (es: strutture, tamponature esterne, androni, scale comuni, tetto, eccetera) che viene riconosciuto all’Amministratore del Condominio o al rappresentante della comunione, che lo gestisce con una contabilità separata e con l’ausilio dei condòmini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi; b) l’importo relativo all’unità abitativa, che viene riconosciuto direttamente al proprietario dell’unità abitativa stessa. In questo caso il contributo relativo alla riparazione degli impianti interni e delle finiture del singolo appartamento è riconosciuto al proprietario dell’appartamento. Nella scheda riepilogativa dell’intervento sono distintamente riportati i due contributi.
Riparazione delle parti comuni: divieto di cessione dell’immobile oggetto di contributo
L’art. 3 comma 5 della Legge 77/2009 prevede tra l’altro che la proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata nel biennio successivo. Tale divieto non opera nel caso di contributo concesso esclusivamente per la riparazione delle parti comuni di un condominio.
Coincidenza del committente con il professionista o con l’impresa incaricata di eseguire i lavori
Non si rinviene incompatibilità tra la figura del committente e quella di titolare dell’impresa e/o del professionista incaricato della progettazione, fatti salvi eventuali profili di opportunità da valutare secondo gli abituali criteri di deontologia professionale.
Soggetti residenti “fuori cratere”: contributo relativo ad unità immobiliare diversa dalla abitazione principale
Un soggetto residente “fuori cratere” che ha subito danni ad un immobile non adibito ad abitazione principale (“seconda casa”) situato nel “cratere” può usufruire del contributo previsto dalle Ordinanze 3779, 3790 e 3803, articolo 7, comma 7, così come modificato dall’articolo 12 dell’Ordinanza 3805.
Cittadini italiani residenti all’estero; cittadini stranieri
I cittadini italiani residenti all’estero - sia iscritti all’AIRE, sia non iscritti - possono accedere al contributo per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma diverso dall’abitazione principale, nei limiti previsti dalle Ordinanze di riferimento. Inoltre può accedere al contributo il cittadino straniero che possiede un immobile in uno dei Comuni del “cratere” e danneggiato dal sisma.
Erede di immobile danneggiato dal sisma
L’Ordinanza 3857 del 10 marzo 2010, articolo 3, comma 1, nel sostituire l’articolo 8, comma 1 dell’Ordinanza 3813 del 29 settembre 2009, prevede che: “Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l’erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al “de cuius” sulla base della normativa vigente”.
Pertanto se il de cuius aveva diritto a richiedere il contributo per la propria abitazione principale, tale contributo potrà essere riconosciuto con le stesse caratteristiche all’erede o agli eredi se il decesso è avvenuto nell’arco temporale intercorrente dalla data del sisma fino alla data di pubblicazione dell’Ordinanza 3813, ovvero il 5 ottobre 2009.
Inoltre, in caso di decesso successivo alla presentazione dell’istanza di contributo, il diritto patrimoniale al contributo riconosciuto al proprietario (o titolare di altro diritto reale) di immobile danneggiato si intende perfezionato con la presentazione dell’istanza stessa ed esso si trasferisce integralmente in capo ai chiamati all’eredità.
