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INFORMAZIONI per la richiesta di contributi
versione provvisoria al 25/08/09
1) MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Cosa fare per accedere al contributo:
- per la copertura integrale delle spese di riparazione dell’abitazione principale con grado di inagibilità B e C occorre presentare una domanda in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3779 del 6 giugno 2009;
- per la riparazione di un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale nonché per un immobile ad uso non abitativo danneggiato occorre presentare una domanda in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3779 purchè in alternativa alla domanda per l’abitazione principale. Le due domande sono cumulabili solo se tale “seconda casa” è adibita ad esercizio dell’impresa o della professione. Il contributo per la “seconda casa” è riconosciuto fino alla copertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione e nei limiti di 80.000 euro;
- per la copertura totale degli oneri di riparazione con miglioramento sismico dell’abitazione principale danneggiata o degli oneri di ricostruzione dell’abitazione principale distrutta (inagibilità E) (anche in altro sedìme purché nello stesso Comune) ovvero dei costi di acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta occorre presentare una domanda in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3790 del 9 luglio 2009;
- per la riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico di un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale, nonché per un immobile ad uso non abitativo distrutto, occorre presentare una domanda in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3790 purchè in alternativa alla domanda per l’abitazione principale. Le due domande sono cumulabili solo se tale “seconda casa” è adibita ad esercizio dell’impresa o della professione. Il contributo per la “seconda casa” è riconosciuto fino alla copertura dell’80% delle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico e nei limiti di 80.000 euro.
Entro che data presentare la domanda:
- Ai sensi dell’Ordinanza 3779 entro 90 giorni dal 27 luglio 2009, giorno di pubblicazione sulla G.U. degli indirizzi del Commissario Delegato.
- Ai sensi dell’Ordinanza 3790 entro 90 giorni dal 31 agosto 2009, giorno di pubblicazione sulla G.U. degli indirizzi del Commissario Delegato.
A chi presentare la domanda:
- Al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare ai sensi dell’Ordinanza 3779;
- al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire o da acquistare ai sensi dell’Ordinanza 3790.
- Agli uffici Fintecna ubicati nella palazzina C1 della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza presso la localita' Coppito (Aq) ai fini dell’istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui alle ordinanze n.3779 e n. 3790.
Che documentazione allegare alla domanda:
a) come previsto dall’Ordinanza di riferimento, la perizia tecnica che attesta l’entità del danno e il preventivo di spesa con l’indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi. Tale documentazione cartacea deve essere contestualmente presentata anche in formato elettronico.
b) una autocertificazione in cui si attesta:
- che si tratti di abitazione a titolo principale e che l’abitazione sia in regola dal punto di vista delle concessioni edilizie;
- da parte del tecnico che ha predisposto la perizia, la conformità della documentazione in formato elettronico rispetto alla cartacea.
I moduli di autocertificazione possono essere acquisiti sul sito.
Entro che data il Comune deve dare risposta:
- Ai sensi dell’Ordinanza 3779 e delle successive integrazioni con Ordinanza 3803: il Sindaco può concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, al fine di assicurare l’immediato avvio dei lavori di ristrutturazione e riparazione, sulla base di un’istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta anche ai fini dell’immediato avvio dei lavori.
Il Sindaco provvede alla concessione del contributo a titolo definitivo entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo.
- Ai sensi dell’Ordinanza 3790: entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Sul sito è possibile trovare i moduli di richiesta per ciascuna Ordinanza.
Importo massimo ottenibile:
- per le abitazioni principali con inagibilità B e C: copertura integrale delle spese di riparazione;
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale e gli immobili ad uso non abitativo danneggiati con inagibilità B e C: fino all’80% delle spese occorrenti per la riparazione e comunque non oltre 80.000 euro; rientra in questa fattispecie il contributo riconosciuto in favore del proprietario di alloggio ad uso abitativo concesso in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiato dal sisma con esito di tipo A, B, C che rinnovi alle medesime condizioni il contratto di locazione vigente alla predetta data e per una durata non inferiore ai quattro anni; in questo ultimo caso il contributo e' concesso anche per piu' immobili e in aggiunta al contributo per l'abitazione principale.
- per le abitazioni principali con inagibilità E, per la ricostruzione di edifici distrutti ovvero per l’acquisto di nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale o per la riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati con inagibilità E: copertura integrale dei costi;
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale e gli immobili ad uso non abitativo distrutti con inagibilità E: fino all’80% delle spese occorrenti per la riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico e comunque non oltre 80.000 euro.
Importo massimo ottenibile con la modalità del finanziamento agevolato (solo per le abitazioni a titolo principale):
- per gli interventi di riparazione per le abitazioni principali con inagibilità B e C: 80.000 euro;
- per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte (inagibilità E) ovvero per l’acquisto di nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale: 150.000 euro;
- per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico di abitazioni principali danneggiate (inagibilità E): 80.000 euro.
I Beneficiari che intendano accedere al finanziamento agevolato dovranno presentare l’esito dell’istruttoria del Comune alle Banche nel momento della richiesta relativa alla concessione del contributo. Il finanziamento delle Banche a valere sulla Convenzione Cassa Depositi e Prestiti – ABI riguarda solo le abitazioni a titolo principale.
Banche aderenti alla Convenzione CdP/ABI
2) COSA DEVE FARE CHI VUOLE CEDERE IL PROPRIO IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA:
Chi volesse cedere i diritti di proprietà del proprio immobile adibito ad abitazione principale distrutto dal sisma può rivolgersi a Fintecna Immobiliare S.r.l. (società interamente controllata da Fintecna S.p.A.) presentando apposita domanda.
Devono ricorrere necessariamente le seguenti condizioni:
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
- l’immobile deve essere distrutto
- l’immobile in questione è posto a garanzia di un finanziamento preesistente nel quale lo Stato può subentrare per un importo non superiore a 150.000 euro
- il finanziamento suddetto non deve presentare rate morose.
Lo Stato subentra nel debito previa cessione dei diritti di proprietà sull’immobile a Fintecna Immobiliare.
Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà è stabilito dall’Agenzia del Territorio.
Il prezzo della cessione è versato da Fintecna Immobiliare direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione senza penali del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra.
Qualsiasi informazione in merito può essere richiesta indirizzando una mail al seguente indirizzo:
protocollo@fintecnaimmobiliare.it
ovvero telefonando al numero 06 42 11 61.
3) IVA: ALIQUOTE APPLICABILI AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE
Ai fini dell’IVA - seguendo le regole di carattere generale dettate dal DPR n. 633 del 1972 – si fa riferimento al concetto di prima casa (immobili anche non adibiti a dimora abituale) e non a quello di abitazione principale preso in considerazione dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 39/2009.
Per gli interventi di ricostruzione, con connesse opere di demolizione necessarie alla ricostruzione stessa, e per gli interventi di riparazione le aliquote IVA applicabili sono le seguenti:
Ricostruzione
- “Prima casa” non di lusso: 4%
- Abitazioni non di lusso diverse dalla “prima casa”: 10%
- Interi edifici a prevalente destinazione abitativa (rientranti nei requisiti della Legge 408/1949 - c.d. Legge Tupini - ovvero tutte le costruzioni non di lusso che abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e non più del 25% destinato a superficie commerciale; nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze): 10%
- Abitazioni di lusso e immobili diversi dalle abitazioni: 20%.
Riparazione
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di abitazioni (articolo 31, lettere a), b), c), d) della Legge n. 457/1978): 10%
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili non abitativi (articolo 31, lettere a) e b) della Legge n. 457/1978): 20%
- Interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di immobili non abitativi (articolo 31, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978): 10%.
